Art. 129 ddl Bilancio 2026 – Salvataggi Guardia di Finanza
Se l’articolo 129 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 venisse approvato così come è stato presentato chi viene soccorso dalla Guardia di Finanza potrebbe ritrovarsi a dover corrispondere un corrispettivo al Ministero dell’economia e delle finanze

Cito testualmente
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 (ndr. interruzione o il turbamento di un ufficio o servizio pubblico) e 658 (ndr. procurato allarme) del codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione (ndr. obblighi di assistenza e salvataggio a navi e aeromobili in pericolo), per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell’economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento qualora l’evento sia imputabile a dopo (ndr. forse intendono “dolo”) o colpa grave dell’agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente
L’interpretazione
L’ho letto e riletto molte volte e secondo me la citazione degli articoli articoli 489 e 490 del codice della navigazione tende a essere fuorviante. Considerato che parla di Corpo della Guardia di finanza escludendo Capitanerie di porto / guardia costiera, il provvendimento è principalmente diretto agli interventi di ricerca in montagna, che nell’articolo non sono citati (anche questo secondo me è fuorviante) ma neanche esplicitamente esclusi.
A chiunque vada per mare mai e poi mai in caso di necessità verrebbe istintivo chiamare la Guardia di Finanza mentre spesso questa interviene in caso di ricerca, soccorso e salvataggio in montagna, dove, ovviamente la Guardia costiera non è presente.
Fonte: www.anci.it