Nuovi requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica

settembre 23, 2016 | By Mistro
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gazzetta ufficialeIl decreto 26/7/08 n° 146 con l’allegato I (articolo27) del 22/9/08 stabiliva che per ottenere o rinnovare la patente fossero necessari un minimo di 3/10 naturali nell’occhio peggiore. Un soggetto ad occhio nudo doveva vedere almeno la terza riga del tabellone alla distanza prescritta. E’ sufficiente un piccolo difetto refrattivo, superiore di media ad una diottria, perché ciò non sia possibile.

In pratica chiunque portasse un paio di occhiali, anche di potere molto modesto, non poteva avere o rinnovare la patente nautica, nonostante un visus corretto di 11/10 per occhio.

Con il Decreto 2 agosto 2016, n. 182 Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall’Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto. (16G00195) (GU Serie Generale n.220 del 20-9-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2016 è stata modificata questa che è universalmente considerata una legge assurda.

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