Decreto liberalizzazioni – Il noleggio tra privati
E’ stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale di sabato (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 – Suppl. Ordinario n.53) il testo del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Se non interpreto male lo spirito del legislatore la possibilità di noleggiare la propria imbarcazione viene data per recuperare in qualche modo il costo aggiuntivo derivante dalla nuova tassa di possesso, per questo il limite inferiore dei 10 metri.
Riassumento della grossa il testo della parte relativa al noleggio tra privati:
1. Gli armatori possono dare a noleggio occasionalmente (non ho capito in cosa mi si sostanzia l’occasionalità) imbarcazioni sopra i dieci metri di lunghezza, anche con leasing in corso.
2. La conduzione durante il noleggio potrà essere esercitata dallo stesso armatore dell’imbarcazione o da persona da lui designata, con solo obbligo di patente nautica per le imbarcazioni (10,01-24 m) e di titolo professionale per le navi da diporto (quelle maggiori di 24 m).
3. Il noleggio va preventivamente e obbligatoriamente comunicato all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto. In caso si impieghi del personale, va effettuata anche una comunicazione all’INPS e all’INAIL.
4. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
Il testo integrale:
Articolo 59-ter. (Semplificazione nella navigazione da diporto).
1. Al codice di cui al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente: «Art. 49-bis. – (Noleggio occasionale).
– 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.
2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica 134 di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito 135 delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime».
Bisogna che si sbrighino a fare il decreto sulla modalità’. All’ufficio delle imposte ancora non è giunto nulla…
Pensa al giro d’affari che si svilupperebbe: ristoranti, negozi di abbigliamento e accessori nautici, barche nuove e giro di usato…. Invece sta morendo tutto l’indotto
Molto interessante questo articolo.
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